INTERPELLO 8 MAGGIO 2019: PER LA VIDEOSORVEGLIANZA A LAVORO È FONDAMENTALE L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ITL

INTERPELLO 8 MAGGIO 2019: PER LA VIDEOSORVEGLIANZA A LAVORO È FONDAMENTALE L’AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL’ITL

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Con l’interpello 8/2019 il Ministero del lavoro stabilisce che per l’installazione di telecamere nei luoghi di lavoro il silenzio-assenso non è sufficiente

 

Videosorveglianza luoghi di lavoro: normativa e autorizzazioni

La sicurezza è uno dei temi più scottanti dell’attualità, soprattutto a causa delle numerose notizie di cronaca che quotidianamente vengono rese pubbliche. Il mondo della sicurezza e in particolare della normativa sulla videosorveglianza è in continua evoluzione per adattarsi alle esigenze che emergono dalle diverse situazioni. La notizia che sta facendo da protagonista negli ultimi giorni è l’emanazione dell’istanza di interpello n.3 dell’8 maggio 2019, che riguarda nello specifico la videosorveglianza nei luoghi di lavoro.

Installazione telecamere sul posto di lavoro: le ultime novità dall’interpello numero 3 dell’8 maggio 2019

Con l’interpello n.3 dell’8 maggio 2019 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali introduce un cambiamento per quanto riguarda la normativa delle telecamere installate nel luoghi di lavoro.

L’interpello è una risposta al Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del Lavoro che chiedeva chiarimenti in merito alla configurabilità del silenzio-assenso, ovvero la possibilità di procedere con l’installazione senza autorizzazioni specifiche delle autorità preposte.

La regola del silenzio-assenso è prevista dalla L. n. 241/1990 per l’installazione e sistemi di videosorveglianza nei posti di lavoro. Secondo questa legge, per poter installare impianti di videosorveglianza o strumenti per il controllo dell’attività lavorativa è sufficiente il silenzio dell’amministrazione competente. Il silenzio vale quindi come autorizzazione implicita.

Con l’interpello 3/2019 la normativa sulla videosorveglianza sul lavoro vede una novità in questo ambito, ovvero che per poter installare lecitamente strumenti di videosorveglianza nel luogo di lavoro è necessaria sempre l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Viene pertanto precisato che non è consentita l’installazione e l’utilizzo di impianti di controllo in assenza di un atto di espressa autorizzazione.

Telecamere sul posto di lavoro e interpello 8 maggio 2019: una tutela per i lavoratori

L’interpello del Ministero del Lavoro è condiviso anche dalla giurisprudenza, che guarda alla tutela del lavoratore. La videosorveglianza, infatti, è uno strumento fondamentale per il datore di lavoro e la propria attività ma allo stesso tempo deve comunque garantire il rispetto dei diritti del lavoratore. Le esigenze del titolare vanno quindi adattate con la tutela della riservatezza e della dignità del dipendente. Attraverso l’imposizione dell’autorizzazione per poter installare sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, si vuole evitare che l’attività lavorativa venga controllata in modo improprio e ingiustificato tanto da eliminare ogni riservatezza per i lavoratori.

Interpello 8/2019 del Ministero del Lavoro: conclusione

Secondo il Ministero del Lavoro, quindi, il silenzio-assenso non è valido per l’autorizzazione e l’installazione degli impianti di videosorveglianza e controlli a distanza nei luoghi di lavoro. Per essere a norma, l’interpello 3/2019 definisce come obbligatoria l’autorizzazione amministrativa dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Per visionare il documento ufficiale: www.lavoro.gov.it

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